Allegato " A " all'atto n. 52061/23649 rep. Statuto
ART. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita l'Associazione denominata: "MUSEO DELLA VAL CAVALLINA".
ART. 2 - SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale a Casazza.
La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.
ART. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione "MUSEO DELLA VAL CAVALLINA" non ha finalità di lucro. Essa si propone di creare un Centro di aggregazione, produzione e diffusione di cultura, con le seguenti finalità:
- produrre una ricerca scientifica di base in proprio o in collaborazione con altri enti ed istituti con finalità analoghe;
- organizzare una esposizione, a carattere museografico stabile, con servizio al pubblico;
- organizzare iniziative di promozione e divulgazione didattica per l'utenza generale, con interventi meglio finalizzati, sul piano della comunicazione, alle utenze in età
- raccogliere, ordinare, catalogare, studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, agli usi e costumi, alla tradizione e, in generale, alle manifestazioni culturali della gente della val cavallina;
- effettuare studi e ricerche storico ambientali, nonché intraprendere qualsiasi iniziativa a tutela ed alla divulgazione del patrimonio museale, culturale, archeologico sia nella prospettiva dell’avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale;
- contribuire alla diffusione di conoscenze relative al territorio di riferimento, sia all'interno che al di fuori di esso, diventando punto di riferimento organizzativo e promozionale per le iniziative di tale genere che siano intraprese da Enti, Associazioni, gruppi, individui, ivi compreso la gestione di reti museali;
- il rispetto, in tutte le attività che liberamente e autonomamente l’Associazione riterrà di svolgere per perseguire gli scopi e le finalità qui delineate, della dignità della persona e dell’ambiente salvaguardate e promosse dalla storia e dalla tradizione, dall’identità del territorio di cui è testimone.
ART. 4 - IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie.
Potrà essere incrementato da:
a) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio dell’Associazione;
b) avanzi di gestione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 5 - I SOCI
I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
- fondatori: sono soci fondatori la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (subentrata alla Comunità Montana della Val Cavallina), il comune di Casazza, la scuola dell’infanzia G.bettoni e il Circolo Culturale Opinione e Promozione di Casazza in quanto promotrice della originaria proposta museale;
- sostenitori: sono soci sostenitori persone, Enti pubblici e privati che aderiscono agli scopi dell'Associazione e concorrono alla loro realizzazione;
- onorari: sono soci onorari gli enti pubblici e i soggetti privati che si sono distinti per particolari e meritorie attività nel settore culturale.
La qualità di socio sostenitore o socio onorario è subordinata all’assenso del consiglio di Amministrazione. La qualità di socio non è trasmissibile.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde per merito enel diritto la qualità di socio:
1. Chi, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
2. Chi non osserva le disposizioni contenute nell’atto costitutivo o nel regolamento, oppure le deliberazioni egalmente prese dagli organi sociali competenti;
3. Chi, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino l’esclusione ed a provvedere in conseguenza nell'interesse dell'Associazione.
Ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al consiglio di amministrazione; tale recesso ha decorrenza dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione.
ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio d'Amministrazione
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) il Comitato Scientifico
f) il Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, sostenitori e onorari. Gli enti pubblici sono rappresentati dal legale rappresentante l'ente o suo delegato.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci con invito scritto contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno 7 giorni prima delle adunanze.
E' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio stesso o dal consigliere più anziano d'età. L'Assemblea dei soci esamina la relazione presentata dal Comitato Scientifico e propone opportuni suggerimenti e/o integrazioni.
L’Assemblea, in occasione del rinnovo degli organi dell’Associazione, designa: i) con l’intervento dei soci fondatori, sostenitori e onorari un membro da individuare nella lista che verrà presentata dai comuni che avranno in essere una convenzione con il Museo della Val Cavallina alla data di presentazione della lista (cinque giorni prima dell’Assemblea) e ii) con l’intervento dei soli soci sostenitori e onorari due membri quali propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e un Rappresentante nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Il verbale di ogni Assemblea, redatto dal segretario – nominato dal Presidente - e firmato dal Presidente, viene conservato agli atti.
L’Assemblea è valida quando sono presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti purché ci sia la presenza di almeno un socio fondatore.
Le modifiche statutarie sono demandate unicamente ad un'Assemblea straordinaria che può essere convocata quando il presidente o il Consiglio di Amministrazione, unitariamente o a maggioranza, lo ritengano opportuno.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera con la maggioranza dei Presenti.
ART. 8 - IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che rimane in carica per il periodo individuato dall’Assemblea con un massimo di cinque anni.
E’ composto da un numero massimo di sette membri, compreso il presidente, ed è costituito da:
1 - un componente nominato dal Comune di Casazza,
2 - un componente nominato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,
3 - un componente nominato dalla Scuola dell’Infanzia G. Bettoni,
4 - un componente nominato dal Circolo Culturale Opinione e Promozione di Casazza,
5 - due componenti nominati dai soci sostenitori e onorari,
6 - un componente nominato dall’Assemblea dei soci scelto tra i nominativi di cui alla lista presentata dai comuni che avranno in essere una convenzione con il Museo della Val Cavallina alla data di presentazione della lista (cinque giorni prima dell’Assemblea).
I consiglieri nominati, alla prima riunione, nominano il Presidente.
Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore del Museo, che è coordinatore del Comitato Scientifico, con voto consultivo. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle spese e sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e in relazione agli obiettivi fissati nella programmazione annuale delle iniziative.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
1. Deliberare il programma annuale delle iniziative, sentito il Comitato Scientifico;
2. Deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea ed indicarne il relativo ordine del giorno;
3. Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
4. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che sono demandati per legge o statuto al presidente o all'Assemblea;
5. Affidare al Comitato Scientifico o ad altri la progettazione ed elaborazione delle proposte inerenti l'attività istituzionale dell'Associazione;
6. Approvare l’eventuale regolamento interno del Museo;
7. Nominare il Direttore del Museo ed i componenti del Comitato Scientifico.
Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera professionale di tecnici facenti parte del Comitato Scientifico, sia ai fini della progettazione di opere o iniziative sia per la loro realizzazione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consigliere che presenta le dimissioni o che si rendesse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dalla carica e viene sostituito secondo le procedure stabilite per le iniziali designazioni.
L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito almeno 5 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telefono, concordando data e ora della riunione. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono iscritti in apposito libro dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario designato dal Presidente.
ART. 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea.
I suoi compiti sono:
- rappresentare legalmente l'Associazione con tutti i poteri inerenti, compresi quelli di delega;
- controllare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- valutare le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, comprensive dei pareri espressi dall'Assemblea;
- firmare e quietanzare gli atti dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria, in caso di richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o nei casi di promozione di iniziative che richiedano particolare coinvolgimento dei soci fondatori e sostenitori;
- presentare i rendiconti e i preventivi al Consiglio di Amministrazione.
ART. 10 - IL VICEPRESIDENTE
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso in caso di impedimento.
ART. 11 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 5 persone scelte tra cultori ed esperti nei settori pertinenti le finalità statutarie del Museo (etnografico - antropologico - storico – architettonico - geografico - naturalistico museografico - archeologico).
E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione fatta eccezione per uno dei componenti il Comitato che è nominato dal direttore del Museo. La durata del Comitato è la stessa del Consiglio di Amministrazione, con le medesime norme in caso di dimissioni e surroghe.
Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:
- elaborare e proporre i programmi dell'attività scientifica, didattica e museografica in generale, in sintonia con le finalità specifiche dell'Associazione;
- elaborare e proporre al Consiglio di Amministrazione il regolamento interno del Museo, con gli eventuali adeguamenti che si rivelassero necessari nel corso dell'attività e nello sviluppo delle iniziative programmate;
- curare la scelta dei materiali e dei percorsi espositivi, nonché adottare le procedure per assicurare la corretta conservazione e fruizione dei materiali;
- esprimere parere sul bilancio di previsione dell'Associazione, in relazione alle proposte e ai programmi sottoposti, e su eventuali convenzioni con Enti Pubblici o Privati nel merito dell'utilizzo della sede o del materiale scientifico in dotazione al Museo;
- allestire lo spazio espositivo museale, adeguandolo alle esigenze di sviluppo del progetto in funzione dei percorsi culturali previsti;
- predisporre progetti e curarne la realizzazione, su mandato del Consiglio di Amministrazione.
ART. 12 - FINANZIAMENTI
Le risorse per la gestione e le fonti di finanziamento dell’attività dell’Associazione sono costituite:
a) dai finanziamenti da parte dei soggetti pubblici;
b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio dell’Associazione;
c) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall’attività dell’Associazione.
ART. 13 - BILANCIO
L’esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Prima del 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva i progetti di bilancio preventivo e li invia per conoscenza ai Soci per presa visione.
Entro il 31 gennaio di ogni anno viene presentato all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 membri nominati rispettivamente uno dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, uno dal sindaco del Comune di Casazza e uno dall'Assemblea dei Soci, in occasione dell'insediamento e del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere relazioni di supporto al bilancio consuntivo annuale ed accertare la consistenza di cassa.
ART. 15 - PERSONALE
Il personale occupato nella struttura museale può essere formato:
- da collaboratori, a tempo pieno o parziale o mediante convenzione tra Associazione e Enti Pubblici e Privati e Pubbliche Amministrazioni;
- da personale volontario, al quale potranno essere riconosciuti eventuali rimborsi spese, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, al fine di attuare progetti particolari;
- da sostenitori e da studenti, che nell'ambito delle finalità dell'Associazione e nei limiti delle esigenze di funzionamento della struttura museale possano dedicare la loro opera all'attuazione delle iniziative programmate.
ART. 16 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria - previa nomina di un liquidatore - il patrimonio dell'Associazione viene destinato secondo quanto deliberato dall’Assemblea stessa, con voto favorevole di almeno due soci fondatori, e comunque a fini di pubblica utilità con finalità di carattere culturale e sociale.
ART. 17 - RICONOSCIMENTO
L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di leggi in materia.