Tra gli adempimenti introdotti a carico delle associazioni dalla riforma del Terzo Settore, assume particolare rilievo quello concernente gli obblighi di trasparenza connessi alla percezione di risorse pubbliche. Si stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, alcuni soggetti specificamente individuati, ed in particolare le associazioni e le fondazioni, sono tenuti a rendicontare i rapporti finanziari avuti con la pubblica amministrazione nell’esercizio finanziario precedente.
Pertanto, associazioni, fondazioni ed Onlus sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro.
Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulti inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, di seguito vengono pubblicati i contributi pubblici ricevuti dall’Associazione Museo della val Cavallina: